I datori di lavoro pubblici e privati non possono controllare la posta elettronica e la navigazione in Internet dei dipendenti, salvo casi eccezionali. Spetta all'azienda definire le modalità d'uso di tali strumenti ma tenendo conto dei diritti dei lavoratori e della disciplina in tema di relazioni sindacali.
Con questo principio, il Garante della Privacy torna sul delicato problema dell’uso e abuso dei mezzi informatici da parte dei dipendenti, questa volta con regole dettagliate, che saranno pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. Soltanto poco tempo fa lo stesso Garante aveva detto che gli strumenti di prova per la contestazione disciplinare non devono intaccare la sfera del diritto alla privacy degli utenti.
Il messaggio era chiaro ma incompleto. E i tribunali interpellati offrivano interpretazioni molto più intransigenti sull’argomento. Il tribunale di Milano, per esempio, aveva confermato il licenziamento di una dipendente che navigava troppo dal posto di lavoro. In un’altra sentenza, sempre i giudici meneghini avevano assolto il datore di lavoro, che, all’insaputa del lavoratore, aveva controllato la sua posta elettronica sulla casella aziendale.
Nel dubbio, continuo a navigare... :)
Nessun commento:
Posta un commento